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20 anni dal decreto Ronchi

Ricordo che quando giunse la notizia dell' approvazione del decreto legge n° 22 del febbraio 1997 in aula ci fu malumore; il docente commentò dicendo che il nostro corso di studi, da quel momento, sarebbe stato inutile. Mi trovavo a Cagliari e stavo seguendo il corso di specializzazione creato dall' Università di Cagliari (Dipartimento di Chimica Inorganica e Tecnologie Metallorganiche) nell' ambito di un progetto di formazione tecnica, denominato Corso G.A.R.A. (Gestione delle Acque e delle Risorse Ambientali), che prevedeva la formazione di 10 tecnici ambientali con competenza su gestione delle acque e dei rifiuti. Fino a quel momento la gestione dei rifiuti era responsabilità di Stato e Regioni che si appoggiavano a tecnici competenti e aziende specializzate in cui questi tecnici ambientali operassero, mentre da quel momento tutto cambiava e si dava facoltà ai politici ed economisti di decidere al posto dei tecnici.

Il decreto legge in questione, promosso ad iniziativa dell' ambientalista Edo Ronchi, un sociologo cofondatore dei Verdi Arcobaleno il quale prendeva il posto di Paolo Baratta (ingegnere ed economista) nel 1996 al Ministero dell' Ambiente (Governo Prodi), si proponeva di disciplinare la gestione dei rifiuti applicando una filosofia ambientalista ben più marcata di quella presente nelle leggi precedenti. Per la prima volta si sanciva maggiore importanza e priorità operativa alle filosofie di riutilizzo, riciclo, raccolta differenziata, e si limitava enormemente la capacità decisionale ed operativa delle aziende a carattere tecnico.

Il decreto legge era un guazzabuglio di controsensi e di frasi aleatorie e superficiali, giustificati dall' esigenza di lasciare mano libera a Regioni, Provincie e Comuni e di promuovere la cosiddetta "economia circolare"; all' interno di tale guazzabuglio, proprio nelle prime pagine, troviamo asserzioni che da sole invaliderebbero, se seguite alla lettera, ogni tipo di attività. Un esempio da manuale lo si trova già nell' Art.2 in cui sono esposte le finalità del decreto. Lo riportiamo qui per intero:


ART. 2 (Finalita')

1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.


Chiunque abbia mai lavorato nella gestione dei rifiuti conosce il rumore e gli odori generati da alcuni impianti e processi di trattamento, chi ha lavorato in questi impianti conosce quanto é fastidioso per la salute il contatto con i rifiuti. Usare assolutismi come 'senza causare inconveniente da odori e rumori' oppure 'senza determinare rischi per acqua etc' é segno di ignoranza nella materia e sancisce nella pratica l' impossibilità di trattare ed eliminare i rifiuti.

Ci si pensi bene: chiunque abitasse vicino ad un impianto di compostaggio potrebbe fare causa alle Regioni ed ai Comuni e rivalersi su di loro utilizzando il comma B di questo articolo, a causa degli intensi odori generati da questo genere di trattamento dell' organico.

Chiunque vivesse a ridosso di un TMB, che utilizza rumorosi sistemi meccanici di triturazione per ridurre il volume dei rifiuti, potrebbe avvalersi dello stesso comma per promuovere battaglia legale.

Per non parlare dell' aleatorietà del comma C: chi e come stabilisce cosa sia un 'danno' nel paesaggio? Un impianto di compostaggio potrebbe essere considerato un danno al paesaggio, perchè oltre agli odori genera liquami acidi che possono finire nel sottosuolo, causa un danno estetico e sanitario in quanto attira roditori e mosche. Causa un danno economico perchè riduce il valore residenziale della zona, qualora nei dintorni fossero presenti abitazioni.


Ma andiamo oltre: il decreto era scritto con evidente ottica economica ed ecologica, e parla più volte della possibilità di istituire sanzioni da parte dello Stato nei confronti degli 'ambiti ottimali' di gestione, identificati nelle Provincie; ma parla anche di come il costo di tutto il tram tram di gestione e smaltimento debba ricadere in primis sui produttori e detentori dei rifiuti. Insomma il servizio di gestione dei rifiuti, un servizio che il comune attua su delega della regione e dello stato, deve pesare interamente sui produttori e sui cittadini.


Più volte nel corso del decreto si fa riferimento, come già in tutte le altre proposte e leggi precedenti su questo tema, ai principi di “economicità, efficacia ed efficienza”. Su questo particolare va fatta una precisazione: l' Art. 21 punto 2 riporta testualmente:


I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f); e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.


Tutto ciò va in netto contrasto altri punti del decreto, come Art. 13 punto 2 in cui si dice che


Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.


La differenziata é metodo principale e obbligatorio per la raccolta dei rifiuti, come si fa allora a parlare di attuazione secondo principi di 'economicità efficienza ed efficacia' quando tutti i rapporti rifiuti degli ultimi 20 anni hanno dimostrato che il sistema differenziata / riciclo / riutilizzo sia di gran lunga più costoso del classico sistema 'raccolta / trattamento'?


L' Art. 4 che sancisce i metodi di gestione riporta:


1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.


Ci viene detto chiaramente che riciclo di materia e riutilizzo prevalgono come importanza sugli altri tipi di recupero (calore ed energia), ma questo cozza con la pratica e con l' esperienza, ed infatti negli anni successivi mentre il recupero di energia é sempre stato attuato senza problemi e con altissime rese (e conseguenti vantaggi), il riciclo di materia é stato implementato con notevoli ritardi, con una marea di problemi, raggiungendo, a distanza di 20 anni, uno status che ha del ridicolo. Tutto ciò é successo perchè si sono dati assolutismi e preferenze per legge anzi che lasciare campo libero ai gestori di decidere cosa attuare e come, in che misura. Un tecnico avrebbe saputo fin dall' inizio che il riciclo di materia non avrebbe mai potuto rendere meglio del trattamento, un sociologo evidentemente no.


Un' altro evidente conflitto in concetti nato dall' ignoranza in materia si verifica in Art. 5 punto 3:


  1. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.



Come si può obbligare ad utilizzare differenziata, riciclo e riutilizzo, metodi costosi e poco efficaci, e allo stesso tempo dire che la gestione va fatta con tecnologie che non comportino spese eccessive, e che siano perfezionate? Come si valutano i 'costi eccessivi'? E cosa ha di perfezionato il riciclo? La tecnologia più perfezionata per gestire i rifiuti, e anche la più efficiente, é l' incenerimento con cogenerazione di calore ed energia, come dimostrato da tutti i rapporti tecnici. Regioni come l' Emilia Romagna, la Campania, la Lombardia, hanno ampiamente dimostrato che un sistema di inceneritori funzionale é capace di gestire i rifiuti molto meglio di costosissime e lentissime pratiche di riciclo e riutilizzo. Gli introiti derivanti dalla vendita del calore e dell' energia hanno sempre superato quelli derivanti dalla vendita dei materiali riciclati. Nuovamente, uno staff di tecnici questo l' avrebbe saputo, un sociologo no.


Ma la parte più scandalosa del decreto si trova a partire dall' Art. 40, in cui si introduce il ruolo dei Consorzi.


1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti


In pratica si crea un castello di carta con iscrizione obbligatoria al quale i produttori devono pagare un 'pizzo' per poter immettere i loro prodotti sul mercato. I consorzi si reggono finanziariamente con le quote pagate dai produttori, da qui l' esigenza di obbligare all' adesione. Sappiamo bene cosa ha prodotto tutto questo in questi 20 anni, nonostante le varie modifiche e nuove proposte di legge che si sono susseguite in questo ventennio, tutte le politiche ambientali italiane sono permeate dai dettami del decreto di Edo Ronchi, ed il risultato é alla portata di tutti.


Sono passati 20 anni esatti da quando il decreto é stato emanato, la differenziata nazionale non raggiunge il 50% nonostante l' Art. 24 ponesse il 35% di soglia minima al 6° anno dall' emanazione del decreto; le percentuali di riciclo di materia sono spesso ridicole, non uniformi sul territorio, e in questi anni si sono avute non meno di 5 grandi crisi dei rifiuti risolte sempre e soltanto grazie all' utilizzo di inceneritori. Ricordiamo tre casi di emergenza molto importati:

  • Campania: risolto grazie al trasferimento all' estero di buona parte dei rifiuti, riapertura temporanea di una discarica, e costruzione a tempo record dell' inceneritore da 600.000 t/a di Acerra

  • Lazio: per due amministrazioni diverse, il Lazio si é trovato sommerso dai rifiuti a causa del fallimento delle politiche di differenziata e riciclo, nonostante AMA vantasse un budget di quasi 1 miliardo di euro. Entrambe le amministrazioni son dovute ricorrere all' incenerimento fuori regione e all' estero per smaltire i rifiuti in eccesso;

  • Sicilia: perennemente in emergenza, ancora non risolta, dovuta al riempimento delle discariche e alla messa in opera di una politica pro-riciclo e anti-inceneritori.


A distanza di 20 anni, credo di poter affermare con certezza che il decreto Ronchi, amato da economisti ed ambientalisti, rimane nella memoria di ogni tecnico ambientale come una vergogna senza pari.


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