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Tecnologie Ambientali
I Rifiuti - pt.1 - Introduzione
di Sandro Santini
In questa sezione cercherò di trattare di rifiuti illustrando aspetti anche poco noti sia dal lato normativo che da altri punti di vista, per poter fare questo però occorrono delle premesse, mi scuseranno quei lettori che già son edotti di tali premesse ma per esperienza personale so che giova ricordarne almeno alcune:
LE LEGGI:
Nello stato Italiano esiste, purtroppo, una mole enorme di leggi, leggine, e balzelli vari in cui districarsi è una vera e propria avventura degna di Indiana Jones, ritengo utile, ai fini di quanto pubblicherò in seguito ricordare alcune “avvertenze d’uso” (come fossero dei farmaci…)
Per capire una Legge e quindi ottemperare al suo contenuto occorre spesso interpretarla ma per far questo occorre tenere presente:
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la ratio legis: il motivo, il cuore della Legge stessa, il suo motivo di essere, conoscendo questo è più facile capirne il significato e la portata;
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la “gerarchia” delle Leggi: cioè, considerato che spesso si intersecano, occorre sapere se una Legge ha un livello “gerarchico” maggiore rispetto ad un’altra, qui la cosa è abbastanza facile in quanto si tratta di una “gerarchia” fissa e quindi andando per importanza decrescente avremo:
- La costituzione;
- Le leggi propriamente dette;
- I decreti (che poi sovente vengono convertiti in Legge e quindi “salgono” di grado);
- Le circolari Ministeriali;
- Le sentenze (e quindi la giurisprudenza che troppo spesso fa legge);
- Le circolari “direttive” interne dei vari uffici amministrativi (a cui spesso si deve la colpa se una stessa pratica a Firenze si fa in un modo, a Torino in un altro e a Roma in un altro ancora)
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La interpretazione della Legge: anche questo per fortuna è uno schema fisso anche se sul finale diventa un po un “porcellum”:
- Interpretazione autentica: quando cioè il Legislatore medesimo adotta un ulteriore provvedimento scritto, datato, firmato e pubblicato in gazzetta ufficiale in cui dice “all’art. tal dei tali della Legge Prosperini ter volevo dire……….” e questo tipo di interpretazione è vincolante Erga Omnes, quindi per tutti.
- Interpretazione Letterale: quando vi sono dubbi sulla applicazione di una Legge, in mancanza di Interpretazione autentica, si applica la interpretazione letterale cioè si applica la legge per come è scritta virgole e punti compresi; anche questa interpretazione è vincolante Erga Omnes;
- Interpretazione per giurisprudenza: ci si rifà ad altri casi il più possibile simili già trattati in Tribunale e si adottano le relative sentenza come interpretazioni della norma, questo tipo di interpretazione è comunque suscettibile di nuova sentenza e quindi capirete che la situazione si ingarbuglia in quanto io cito la sentenza del Tribunale di Roma che parrebbe dare ragione a me ma poi la controparte trova una sentenza del Tribunale di Torino che in un altro caso simile darebbe ragione a lui…e non se ne esce se non con un’ altra sentenza…. e buonanotte suonatori….
- Interpretazione per analogia o per interpolazione: quando la situazione appare non perfettamente prevista nella norma (quindi non è applicabile l’interpretazione letterale) e non vi è una interpretazione autentica, non vi sono casi assimilabili già trattati dalla giurisprudenza si arriva agli usi e consuetudini ed infine al buon senso. In caso di disputa occorre comunque una sentenza per stabilire, in maniera opponibile ai terzi, chi ha torto e chi ha ragione.
PUNTO PRIMO: COS’E’ UN RIFIUTO:
Definizione legislativa: "quel qualcosa di cui un soggetto decida o abbia necessità di disfarsi"
In sostanza quando si decide che un qualcosa non mi serve più o sono costretto a disfarmene ecco che quel qualcosa, giuridicamente, diventa un rifiuto. Che poi quello che per me è un rifiuto per altri poi possa diventare materiale riutilizzabile o materia secondaria, questo per il momento è… secondario appunto.
Il momento in cui qualcosa diventa rifiuto è importantissimo in quanto da ciò derivano grosse responsabilità sia pecuniarie che penali, un esempio: una autovettura è tale finche “circola”? Ebbene no, se io possiedo una proprietà abbastanza grande (ma per assurdo anche un normale giardino) posso metterci la mia vettura, togliergli le targhe, eseguire la rottamazione al pra, togliergli l’assicurazione e posso comunque, esclusivamente all’interno della mia proprietà utilizzarla come vettura, non potrà più circolare su strade pubbliche ma finchè è dentro la mia proprietà sono in regola…. discorso mooooolto diverso è se gli tolgo le ruote. Fermi tutti…. non è più in grado di circolare quindi non è più una vettura…. se non è una vettura cos’è? Un rifiuto, ma non solo… a causa della presenza di sostanze altamente inquinanti all’interno di questo rifiuto (acido della batteria, residui di benzina nel serbatoio, l’olio residuo nel motore) non è un rifiuto qualsiasi ma un rifiuto tossico nocivo che la legge IMPONE di smaltire correttamente pena grosse sanzioni anche penali…… ma vedi te che guaio se a uno gli tolgono le ruote.
PUNTO SECONDO: IL FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)
E qui si comincia a intravedere qualche potenziale casino in quanto molte persone sono altamente disinformate sulla “potenza” e “pericolosità” di questo apparentemente innocuo foglietto colorato….
Dunque, il FIR deve essere fatto per la movimentazione di qualsiasi rifiuto anche pericoloso (per adesso il SISTRI, gran baggianata per come è impostato adesso, è in stand by e magari ne parlerò più avanti) per semplicità da ora in poi tratterò del normale rifiuto di fossa settica, il classico pozzo nero, classificato con codifica CER 20.03.04 “Fanghi di fossa settica urbana”; il FIR è il documento la cui ratio legis è l’identificazione del percorso seguito da un rifiuto dal momento della sua “produzione” (cioè quando la ditta di autospurgo lo preleva da casa vostra) al momento del suo corretto conferimento ad apposito impianto di trattamento (cioè quando la ditta di autospurgo consegna il rifiuto al depuratore)
Il FIR è stampato presso tipografie autorizzate prenumerato e tale numerazione viene annotata dal rivenditore dei moduli pertanto vi è traccia di chi ha originariamente acquistato quel modulo….è realizzato in quattro copie in quanto:
la 1a copia la ditta di auto spurgo ve la dovrebbe lasciare come ricevuta del rifiuto compilato per benino, vale la pena ricordare che tranne i privati, tutti i titolari di partita iva dovrebbero avere i loro moduli FIR e non utilizzare quelli dell’impresa di auto spurgo (e per carenza normativa, anche i condomini essendo titolari di partita iva anche se impropriamente così definita, dovrebbero avere il loro), per fortuna questo aspetto viene raramente sanzionato in quanto anche se si compila un modulo FIR messo a disposizione dall’impresa di auto spurgo si ottempera comunque alla ratio legis del FIR. (ecco un esempio dell’importanza di conoscere la ratio di una legge);
la 2a copia resta alla ditta di auto spurgo;
la 3a copia va all’impianto di destinazione;
la 4a copia… a chi va??? Eccoci… la 4 copia deve tornare a voi completata con i dati del depuratore e timbrata e firmata per accettazione del carico dal depuratore medesimo… vi chiederete perché…. semplice perchè in base alla Legge, voi che avete consegnato il rifiuto al trasportatore perché lo portasse al depuratore siete PENALMENTE CORRESPONSABILI del corretto smaltimento del rifiuto… quindi se, entro un certo lasso di tempo, non ricevete la 4 copia con i dovuti timbri e firme… dormite preoccupati!!! Ovviamente se non doveste ricevere la 4 copia del formulario potrebbe essere per colpa di qualche disguido, contattate la ditta di auto spurgo e ve la fate mandare… e se non ve la mandano? Ahia… allora per toglierVi dai guai, dovete comunicare all’ARPAT che non avete ricevuto la 4 copia allegando una fotocopia della prima copia che avete ricevuto all’inizio.
COME E’ COMPOSTO E COME SI COMPILA IL FIR
Dunque, il FIR è diviso principalmente in tre sezioni orizzontali, nella prima sezione in alto vanno messi i dati del produttore/detentore del rifiuto (quindi VOI, i vostri dati) e i dati del rifiuto… una nota importante, per la Legge, solo il produttore/detentore del rifiuto (quindi voi) è responsabile della corretta “classificazione” del rifiuto: per intendersi se date ad un auto spurgo un rifiuto dicendogli che è pozzo nero (quindi codifica CER 20.03.04) e poi ci trovano acido cloridrico dentro… son guai vostri, ed è giusto così perche siete voi il proprietario e quindi l’unico soggetto che può sapere cosa ci ha buttato dentro a quella cisterna. Il trasportatore se ne sta a quello che gli dite voi.
Nella seconda sezione ci sono i dati del trasportatore.
Nella terza sezione in basso ci sono i dati dell’impianto di trattamento destinatario del rifiuto, ovviamente sulla prima copia del FIR non potranno esserci le firme e i timbri dell’impianto in quanto al momento della compilazione iniziale il rifiuto è ancora li da voi… ci deve arrivare all’impianto… mentre, nella 4 copia, in questa sezione, dovreste trovare che il rifiuto è stato accettato per intero (diversamente son problemi) il peso, il timbro a secco dell’impianto e la firma del responsabile che vi solleva, finalmente, da tutte le responsabilità.